Decisa la proroga al 2021 per ogni tipologia di patente, foglio rosa, CQC e CAP: scopriamo le nuova scadenza aggiornate dalla circolare del MIT
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge n. 159 del 27 novembre 2020, che ha convertito con modifiche il Dl n. 125/2020, è diventata pienamente operativa l’annunciata proroga causa Covid della scadenza di ogni patente, foglio rosa e CQC fino al 2021, con date differenti a seconda del documento o abilitazione. E per facilitare la comprensione delle nuovi termini di validità il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha ritenuto opportuno pubblicare e diffondere la circolare n. 35018 del 4 dicembre 2020 che contiene tutti gli ultimi aggiornamenti, allo scopo di assicurare un’univoca interpretazione e attuazione delle norme vigenti.
PATENTE E PROROGA COVID AL 2021: NUOVE SCADENZE
Per la disciplina della proroga al 2021 delle patenti di guida (di qualunque tipologia) è stato necessario coordinare le ultime modifiche con il Regolamento UE 698/2020, che ha esteso di 7 mesi la validità delle patenti in scadenza o scadute dal 1° febbraio al 31 agosto 2020. Pertanto:
– la validità delle patenti di guida rilasciate in Italia, con scadenza compresa dal 31 gennaio 2020 al 29 aprile 2021, è prorogata fino al 30 aprile 2021. Precisiamo che questi termini sono validi soltanto per circolare sul suolo italiano. Tuttavia le patenti rilasciate in Italia con scadenza compresa tra il 1° febbraio e il 31 agosto 2020 autorizzano alla circolazione anche nei Paesi UE* per i 7 mesi successivi alla data di scadenza.
Esempio: con una patente rilasciata in Italia e scaduta il 31 maggio 2020, si può circolare nel nostro Paese fino al 30 aprile 2021, ma nei Paesi UE* solo fino al 31 dicembre 2020.
– su tutto il territorio UE*, Italia compresa, la validità delle patenti di guida rilasciate da un diverso Paese membro, con scadenza compresa dal 1° febbraio al 31 agosto 2020, è prorogata di 7 mesi decorrenti dalla scadenza annotata su ciascuna di esse.
Esempio: un cittadino tedesco con patente rilasciata nel suo Paese e scaduta il 31 luglio 2020, può circolare in Italia fino al 28 febbraio 2021. Stessa cosa, ovviamente, per un conducente con patente italiana in Germania.
*Le norme che si riferiscono all’UE non valgono per Croazia, Estonia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Slovenia e Spagna, che hanno scelto di non aderire (ne avevano facoltà) alle disposizioni sulle patenti del regolamento europeo.
Si rammenta infine che sono sospesi i termini per sottoporsi agli esami di revisione della patente di guida nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020.
PROROGA COVID AL 2021: ESAMI E FOGLIO ROSA
Il termine di 6 mesi per superare l’esame di teoria della patente, decorrente dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente stessa, qualora in scadenza nel periodo ricompreso tra il 31 gennaio e il 15 ottobre 2020, è prorogato al 13 gennaio 2021.
Le autorizzazioni a esercitarsi alla guida (foglio rosa) in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e 31 gennaio 2021, sono prorogate fino al 90° giorno successivo alla cessazione dello stato di emergenza per il Coronavirus, che al momento è fissata al 31 gennaio 2020. Di conseguenza la validità dei fogli rosa è per adesso estesa al 3 maggio 2021, al netto di una possibile quanto probabile estensione dello stato di emergenza oltre la data del 31 gennaio 2021.
Inoltre ai fini del computo dei termini di 2 mesi per richiedere il riporto dell’esame di teoria su una nuova autorizzazione a esercitarsi alla guida, non si tiene conto del periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 3 maggio 2021. Pertanto i candidati che ne hanno titolo, il cui ‘foglio rosa’ è scaduto tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021 (prorogato al 3 maggio 2021), hanno, a decorrere dal 4 maggio 2021, 2 mesi per richiedere il riporto dell’esame di teoria.
PROROGA COVID AL 2021: CQC E CAP
Prorogate al 2021 causa Covid anche le scadenze delle carte di qualificazione del conducente (CQC) e dei certificati di abilitazione professionale (CAP). In particolare:
– su tutto il territorio UE, Italia compresa, la validità delle CQC rilasciate da un diverso Paese membro dell’UE con scadenza compresa nel periodo dal 1° febbraio al 31 agosto 2020 è prorogata di 7 mesi decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione;
– per quanto riguarda invece le CQC rilasciate in Italia, si ritiene necessario distinguere tra:
a) CQC con scadenza compresa dal 31 gennaio al 2 ottobre 2020, mantengono la loro validità per il solo territorio italiano sino al 3 maggio 2021, mentre sul territorio degli altri Paesi UE fruiscono della proroga di validità di 7 mesi dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione prevista dal regolamento europeo.
b) CQC con scadenza compresa dal 3 ottobre al 31 dicembre 2020, mantengono la loro validità per 7 mesi a decorrere dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione. La proroga è valida tutto il territorio UE, Italia compresa;
c) CQC con scadenza compresa dal 1° al 31 gennaio 2021, mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, sino al 3 maggio 2021.
– gli altri certificati di abilitazione professionale (KA, KB, certificato di idoneità per la guida di filoveicoli, ecc.), in scadenza dal 31 gennaio 2020 al 31 gennaio 2021, conservano la loro validità fino al 90° giorno successivo alla cessazione dello stato di emergenza, e quindi attualmente fino al 3 maggio 2021.
Per tutte le altre proroghe Covid che riguardano CQC, CAP e i conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose (ADR) vi rimandiamo alla circolare del MIT n. 35018 del 4 dicembre 2020.
PROROGA COVID AL 2021: ATTESTAZIONI SANITARIE
I certificati medici rilasciati per essere allegati ad una domanda di conseguimento della patente, il cui termine di scadenza trimestrale (se emesso da un medico monocratico) o semestrale (se emesso da una commissione medica locale) viene in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, conservano la loro validità fino al 90° giorno successivo alla cessazione dello stato di emergenza, e quindi al momento fino al 3 maggio 2021.
Anche i permessi provvisori di guida rilasciati ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, conservano la loro validità fino al 90° giorno successivo alla cessazione dello stato di emergenza, e quindi al momento fino al 3 maggio 2021.
Il capitolo sulle attestazioni sanitarie della circolare n. 35018/2020 del MIT contiene anche informazioni sugli attestati rilasciati ai conducenti che hanno compiuto 65 anni, per guidare autotreni, e autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, e ai conducenti che hanno compiuto 60 anni, per guidare autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, che potete leggere direttamente sulla circolare.
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