spostamenti ammessi dal 24 dicembre al 6 gennaio

da Giuseppe
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Ecco il temuto Decreto Natale 2020 con i pochi spostamenti ammessi dal 24 dicembre al 6 gennaio a causa delle nuove e severe restrizioni per contrastare il contagio da Covid-19

Il Governo, spalleggiato dagli esperti del CTS, ha deciso di inasprire le regole sugli spostamenti a Natale decise con l’ultimo DPCM del 3 dicembre, probabilmente più sulla base dell’onda emotiva suscitata dalle foto degli assembramenti dello scorso week-end che per effetto di dati scientifici. Altrimenti non capiamo cosa sia cambiato di così rilevante nell’arco di soli 15 giorni, visto che i numeri dei contagi da Covid-19 sono sempre segnalati in diminuzione, seppur lenta (anche se l’ultimissimo indice RT è salito da 0,82 a 0,86). Ma ormai il dado è tratto e pertanto vediamo cosa prevede il nuovo Decreto Natale 2020 con gli spostamenti ammessi dal 24 dicembre al 6 gennaio.

N.B. PROVVEDIMENTI NON ANCORA UFFICIALI



SPOSTAMENTI DAL 24 DICEMBRE 2020 AL 6 GENNAIO 2021: COSA PREVEDE IL DECRETO NATALE

In attesa della conferenza stampa del premier Conte attesa nella serata di venerdì 18 dicembre 2020, al 90% (è possibile qualche limatura dell’ultimo minuto che andremo eventualmente ad aggiornare), i provvedimenti messi in atto sono i seguenti:

– Innanzitutto dal 21 al 23 dicembre si dovrebbe mantenere l’assetto deciso con l’ultimo DPCM che prevede il divieto di spostamento tra regioni salvo per rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza abituale, oppure per comprovate motivazioni (necessità, lavoro, salute, ecc.) e il coprifuoco dalle 22 alle 5. Per il resto (negozi, ristoranti, bar, ecc.) si seguono le regole delle zone gialle, arancioni e rosse che trovate riassunte qui.

– Invece dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 cambia tutto: l’Italia diventa una grande zona rossa in tutti i giorni festivi e prefestivi del periodo, mentre i pochi giorni feriali diventano arancioni. In particolare nei giorni 24, 25, 26, 27, 31 dicembre e 1, 2, 3, 5, 6 gennaio sono vietati tutti gli spostamenti, inclusi quelli all’interno dei Comuni, se non per le eccezioni di cui sopra (rientro presso la propria residenza, casi di necessità, ecc.), per svolgere attività motoria e sportiva e salvo specifiche deroghe per le festività che illustreremo a breve. Invece nei giorni 28, 29 e 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le regole delle zone arancioni, che prevedono la libera circolazione dentro i Comuni e il coprifuoco dalle 22 alle 5.

Nulla invece cambia per quel che riguarda i viaggi da e per l’estero, i cui dettagli sono disponibili qui.

DEROGHE AL DECRETO NATALE

Parlavamo di alcune deroghe alle severissime restrizioni del Decreto Natale, che salvo modifiche dell’ultim’ora sono queste:

– Nelle giornate contrassegnate dalla zona rossa, in deroga al blocco della circolazione all’interno dei Comuni, due persone adulte, senza contare gli under 14, possono recarsi liberamente a casa di familiari e congiunti (anche partner non conviventi), motivando lo spostamento con l’autocertificazione.

– Nelle giornate contrassegnate dalla zona rossa e arancione, in cui non si può circolare fuori dal proprio Comune (e nelle zone rosse anche dentro), è ammessa una deroga per i centri al di sotto dei 5.000 abitanti e per spostamenti entro un raggio massimo di 30 km.

SANZIONI PER CHI VIOLA I DIVIETI DEL DECRETO NATALE 2020

Chi viola le limitazioni agli spostamenti è punito con una multa da 400 a 1.000 euro. Se il mancato rispetto delle misure restrittive avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo. Resta comunque la possibilità di ottenere una riduzione del 30% se si provvede al pagamento della multa entro 5 giorni. Scatta inoltre il reato di falsa attestazione a un pubblico ufficiale, previsto dall’articolo 495 del Codice penale e punito con la reclusione da 1 a 6 anni, nel caso in cui, nelle ipotesi in cui debba essere presentata (ossia tutte le volte in cui si esce di casa in deroga alle limitazioni), l’autocertificazione sugli spostamenti non sia veritiera.


Fonte

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